Estinzione Anticipata

La legge prevede che i debitori possano estinguere anticipatamente, in qualsiasi momento rispetto al termine concordato, il prestito in atto, restituendo la somma residua con una maggiorazione prefissata in fase di contratto, che per legge non potrà, comunque, essere superiore all’1% del capitale residuo.

Tale maggiorazione è detta “Penale di estinzione anticipata”, poichè rappresenta il risarcimento all’istituto finanziatore per il mancato utile creato dagli interessi delle rate non ancora scadute. Nel caso di un’estinzione anticipata, quindi, il debitore deve versare al creditore una penale come ricompensa della disponibilità finanziaria concessa e come indennizzo del mancato utile previsto.

L’istituto di credito per avviare l’estinzione del prestito chiederà al cliente:

  • gli interessi e gli oneri maturati fino alla data di richiesta;
  • il compenso dell’1% sul capitale residuo;
  • il versamento del capitale residuo.

Se nel contratto non è specificato l’ammontare del capitale residuo dopo ciascuna rata versata, questo si dovrà calcolare con una formula introdotta dal Ministero del Tesoro,  considerando il tasso di interesse in vigore al momento della richiesta di estinzione.

Per estinguere un finanziamento in anticipo il cliente deve:

  • inviare una raccomandata alla finanziaria erogatrice con la richiesta del conto estintivo relativo al finanziamento in corso;
  • procedere con un bonifico al saldo del debito indicato nel conto estintivo;
  •  richiedere una liberatoria all’istituto erogatore con la quale questi dichiara la fine del rapporto di finanziamento.

In caso di estinzione anticipata dei prestiti personali, e dei finanziamenti dove è prevista l’iscrizione presso centrali rischi o banche dati dell’operazione, la società finanziaria provvederà a segnalare entro 7 giorni dal ricevuto bonifico, l’avventa estinzione presso le banche dati dove era stata iscritta l’operazione.