La Cessione del Quinto della Pensione è uno strumento finanziario che consente al richiedente di ottenere un prestito di entità variabile restituendo la somma ottenuta decurtando dalla pensione un quinto del suo valore. Se nel caso della Cessione del Quinto dello Stipendio il referente della finanziaria è il datore di lavoro, per questa tipologia di prestito il referente, formalmente, è l’INPS (o altro ente pensionistico).
Nella circolare n°91 di Maggio 2007 (reperibile integralmente sul sito ufficiale) l’Inps ha disciplinato l’erogazione dei prestiti ai pensionati tramite cessione del quinto, stabilendo criteri di ammissibilità delle richieste, definendo calcolo delle quote cedibili e tipologie di pensioni che conferiscono il diritto al credito.
Gli aspetti principali, riguardano:
- non possono richiedere la cessione del quinto i titolari di pensioni sociali, di invalidità civile, assegni di supporto a pensionati causa inabilità (cfr. legge 222/84, art 5);
- viene stabilita una quota cedibile della propria pensione: sommatoria trattamenti pensionistici, al netto delle detrazioni fiscali e previdenziali, in essere al momento della richiesta e della concessione del prestito, sia successive. Il calcolo della quota cedibile viene eseguito secondo le indicazioni del messaggio INPS 9086 4/2007. Il messaggio non fa che rimandare ad ulteriori direttive, ma si deve sapere che di base la quota disponibile, al netto delle detrazioni e del suo stesso quinto, non deve essere inferiore a poco più di 400 euro;
- essendo, come già detto, l’INPS (in generale l’Ente di gestione pensionistica) il referente reale, la documentazione da fornire alla Finanziaria include, necessariamente, la Comunicazione di Cedibilità, che può essere richiesta solo ed esclusivamente dal pensionato presso l’ufficio INPS di zona;
- con effetto retroattivo (rispetto alla Legge 313/2006), Banche e mediatori finanzari devono richiedere un accreditamento all’INPS;
- prestiti tramite cessione del quinto possono essere concessi solo, ed esclusivamente, da Banche e Intermediari Finanziari regolarmente iscritti nell’elenco pubblico generale (DL 385/93 art. 106);
- durante l’estinzione di un debito contratto tramite cessione del quinto, non potrà essere contratto un ulteriore debito con questa modalità.