L’Inps paga dei contributi attraverso assegni di maternità alle madri lavoratrici e disoccupate che possono richiederli nel caso si rientri nei canoni stabiliti per legge.
Tale contributo può essere concesso dai comuni o dallo stato e viene comunque pagato dall’Inps e rappresenta un sostegno fondamentale per le madri italiane o straniere con residenza in Italia che non hanno raggiunto i livelli previdenziali di maternità.
Gli assegni maternità spettano a tutte le madri di nazionalità italiana o straniera ma con residenza nel nostro paese con i seguenti requisiti:
- Madre lavoratrice che ha acquisito il diritto all’indennità di maternità con 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo che va da i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto o dall’adozione.
- Madre lavoratrice che è stata licenziata (o che si è licenziata) con 3 mensilità di contribuzione per maternità sempre nel periodo che va da i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto o dall’adozione.
- Madre disoccupata che ha fruitonei mesi precedenti di prestazioni economiche quali mobilità, disoccupazione ordinaria o ridotta, ecc. a condizione che tra il godimento della prestazione e la data del parto non siano passati più di 9 mesi.
Alle madri che rispettino i suddetti requisiti spetta un assegno di circa 1900 euro complessivi, che l’inps provvederà a pagare:
- in forma completa se la madre non ha diritto a nessun trattamento previdenziale in termini di maternità,
- per differenza se la madre ha diritto ad un trattamento previdenziale per un importo minore.
L’importo è da intendersi per figlio.
Per maggiori informazioni è utile rivolgersi all’Inps.